Statuto FBFight

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STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE FBFIGHT TORINO

ART. 1 –
E’ costituita l’Associazione Sportiva Dilettantistica denominata: “ASD FBFIGHT” la cui sede viene stabilita in VIA BOSSOLI 65 10134 TORINO, ma potrà istituire anche altrove sedi secondarie, dipendenze e rappresentanze.

ART.2
L’Associazione è apolitica, aconfessionale e non ha finalità di lucro.
L’Associazione ha per oggetto la pratica sportiva dilettantistica relativa alla disciplina del Grappling e Kali Filippino e degli Sport da Combattimento e delle Arti Marziali/Difesa personale in genere sia orientali che occidentali, nonché le lezioni di perfezionamento e aggiornamento delle attività sopra indicate, l’organizzazione e la partecipazione a gare e manifestazioni sportive, lo svolgimento di attività didattiche con lo scopo di svolgere, propagandare, avviare, aggiornare, perfezionare e promuovere tutte le iniziative inerenti alle attività sopra citate. Sono inoltre previsti corsi ed attività di educazione e recupero funzionale per persone disabili, non solo per le arti marziali ma in senso motorio generale.

ART. 3
E’ scopo dell’Associazione:
a) sviluppare e diffondere la disciplina degli Sport da Combattimento e delle Arti Marziali in genere, specie a livello giovanile;
b) organizzare attività sportiva dilettantistica e didattica per l’avvio l’aggiornamento e il perfezionamento del Grappling NO Gi e delle Arti Marziali in genere;
c) organizzare manifestazioni sportive, culturali, turistiche, ricreative, del tempo libero e qualunque altro evento collettivo, in ogni caso con finalità sociale comprese attività legate all’educazione motoria e sportiva per la disabilità in genere tramite l’organizzazione di corsi attività educative e manifestazioni di vario genere;
d) gestire impianti sportivi, attività turistiche e ricreative;
e) organizzare, nell’ambito della propria sede e per i propri soci, servizi accessori quali: spaccio con la somministrazione di alimenti e bevande, curandone direttamente o indirettamente la gestione.

ART.4
L’Associazione sportiva dilettantistica FB FIGHT Torino ha durata illimitata, salvo scioglimento.

ART.5- I SOCI
Il numero dei soci e illimitato. I soci dell’Associazione sportiva si dividono in: Fondatori, Aderenti, Onorari.

ART. 6
Sono soci Fondatori i promotori della società sportiva intervenuti alla sua fondazione. Essi fanno parte di diritto dell’Assemblea dei Soci, del Consiglio Direttivo e della Commissione Tecnica, se possiedono la rispettiva qualifica di Tecnico-istruttore.

ART. 7
Sono soci Aderenti quanti sono stati ammessi in tale qualità dai competenti organi sociali e svolgono attività sportiva.
Tutti i soci debbono mantenere un comportamento che non si ponga in contrasto con le finalità e gli scopi ai quali l’Associazione Sportiva s’ispira; nonché sono tenuti all’osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

ART. 8
Sono soci Onorari coloro i quali sono cooptati in tale qualità dai competenti organi, in quanto benemeriti dello sport dilettantistico, sia per quanto riguarda il lato agonistico che organizzativo e promozionale. I soci Onorari possono partecipare alle riunioni dell’Assemblea dei Soci senza diritto di voto, a meno che non siano soci Aderenti o Consiglieri.

ART. 9
I soci sono espulsi o radiati per i seguenti motivi:
a) quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
b) quando si rendono morosi nel pagamento delle quote sociali senza un giustificato motivo.
Le espulsioni e le radiazioni saranno decise dal C.D. a maggioranza assoluta dei suoi membri.

ART. 10 – degli Organi
Sono Organi dell’A.S.D. FB FIGHT TORINO:
– L’Assemblea dei Soci
– Il Consiglio Direttivo
– La Commissione Tecnica – FACOLTATIVA
– Il Direttore Sportivo FACOLTATIVA
– Il Presidente

ART.11 – L’Assemblea
L’Assemblea dei Soci e costituita dai Soci Fondatori, dai Soci Aderenti, in regola con il versamento delle quote sociali, e dai Soci Onorari, che partecipano all’Assemblea senza diritto di voto, a meno che non siano Soci Aderenti o Consiglieri.
L’Assemblea dei Soci elegge i membri del Consiglio Direttivo e approva il bilancio consuntivo e le modifiche allo Statuto.

ART. 12
Ogni socio ha diritto di esprimere un voto. Non sono ammesse deleghe.
Il genitore del socio minorenne (con età inferiori ai 16 anni) rappresenta il proprio figlio (o figli), votando per ognuno di loro ed in nome proprio nel caso sia Socio Aderente.

ART. 13
L’Assemblea ordinaria dei Soci è convocata dal Presidente della Società almeno una volta l’anno. La stessa può procedere in seduta straordinaria a seguito di convocazione del Presidente, espressa delibera del Consiglio Direttivo, richiesta scritta proveniente dalla maggioranza assoluta dei Soci.

ART.14
Ciascun socio può fare inserire specifici argomenti nell’Ordine del Giorno, facendone richiesta in tempo utile alla presidenza, purché la domanda sia sottoscritta da almeno 3 (tre) soci.

ART. 15
L’Assemblea dei Soci viene convocata mediante lettera o con altri mezzi di informazione. I Soci devono essere a conoscenza dell’Ordine del Giorno almeno sette giorni prima.

ART. 16 Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da un massimo di 5 (CINQUE) Consiglieri, eletti fra i Soci.
Determina le linee programmatiche dell’Associazione Sportiva, senza entrare nel merito dell’attività sportiva ed agonistica, compito esclusivo della Commissione Tecnica. Accerta che gli organi esecutivi agiscano in conformità e redige, approva e presenta all’Assemblea il bilancio.
Formula il regolamento interno da sottoporre all’approvazione della Commissione Tecnica. Delibera sull’ammissione dei Soci se fosse necessario e decide su quanto demandato al suo esame.

ART. 17
Le deliberazioni in assemblea ordinaria sono prese, in prima convocazione, a maggioranza degli intervenuti. Per assemblea straordinaria si delibera a maggioranza qualificata dei 2/3 mentre per lo scioglimento dell’Associazione sportiva dilettantistica dei ¾ dei Soci.

ART. 18
E’ fatto divieto al Consigliere di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della stessa disciplina sportiva.

ART. 19
Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi componenti il Presidente, il Vice-Presidente e l’Amministratore/Tesoriere. Fissa le responsabilità e gli incarichi degli altri Consiglieri in ordine all’attività svolta dall’Associazione per il conseguimento dei propri fini sociali.

ART. 20
Il Consiglio Direttivo deve riunirsi almeno due volte l’anno. Può riunirsi in seduta straordinaria e a seguito di convocazione formulata dal Presidente oppure auto convocarsi dietro richiesta della maggioranza assoluta dei Soci componenti.
Le riunione del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente. In assenza del Presidente la riunione sarà presieduta dal Vice-Presidente; ove il Vice-Presidente sia impedito nell’esercizio delle sue funzioni, lo sostituisce il Consigliere che abbia una maggiore anzianità di iscrizione nell’Associazione; a parità di anzianità di iscrizione, le mansioni sono attribuite al Consigliere più anziano d’età.

ART. 21
Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni. I componenti possono essere riconfermati. Fanno parte di diritto del Consiglio Direttivo e non sono soggetti a revoca i Soci Fondatori.
I membri del Consiglio Direttivo, i Soci Fondatori, il Direttore Sportivo ed il Direttore Tecnico possono liberamente partecipare a liste elettorali. È tassativamente proibita la strumentalizzazione dell’A.S.D. “FB FIGHT TORINO” per fini elettorali o politici.

ART. 22 – Commissione Tecnica – FACOLTATIVA
La Commissione Tecnica è composta dalle Cinture Nere che si dedicano all’insegnamento (istruttori maggiorenni) o all’agonismo (Agonisti maggiorenni).
Le Cinture Nere (Aspiranti istruttori minorenni) o Marroni (Aspiranti istruttori) possono partecipare ai lavori della Commissione Tecnica, esponendo le proprie idee, senza avere diritto di voto.
Le Cinture Nere (maggiorenni) iscritte per la prima volta all’Associazione possono fare richiesta di partecipare alla Commissione Tecnica dopo un anno di frequenza e a seguito di delibera del Direttore Tecnico. La Commissione Tecnica agisce in piena autonomia per tutto ciò che riguarda l’aspetto tecnico e agonistico dell’Associazione Sportiva, senza interferenze da parte del Consiglio Direttivo o dell’Assemblea dei Soci.

ART. 23 – Direttore Tecnico FACOLTATIVO
Il Direttore Tecnico viene eletto dai membri della Commissione Tecnica, presiede i lavori della Commissione Tecnica, propone e coordina i programmi dell’attività sportiva e agonistica dell’Associazione Sportiva.

ART. 24 – Direttore Sportivo FACOLTATIVO
Il Direttore Sportivo è membro della Commissione Tecnica e viene eletto dal Consiglio Direttivo e dalla Commissione Tecnica. Collabora direttamente con il Presidente, con il Vice-Presidente, con il Direttore Tecnico (sociale e federale) e con l’Amministratore nella gestione e nel coordinamento delle varie attività dell’Associazione Sportiva.

ART. 25 – Il Presidente
Il Presidente è il legale rappresentante dell’A.S.D. FBFIGHT TORINO, coordina ed indirizza le singole iniziative, sorveglia sull’attività dell’Amministratore, presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, presenta allo stesso Organo la relazione organizzativa ed amministrativa dell’Associazione Sportiva.

ART.26
In caso di assenza od impedimento del Presidente le relative funzioni sono assunte dal Vice-Presidente.

ART.27 – Il Vice Presidente
Il Vice Presidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento. Ove il Vice Presidente sia impedito nell’esercizio delle sue funzioni, lo sostituisce il Consigliere che abbia maggiore anzianità di iscrizione nell’associazione; a parità di anzianità di iscrizione le mansioni sono attribuite al Consigliere più anziano d’età.

ART. 28 – Esercizio Finanziario
Il bilancio comprende l’esercizio sociale dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno e deve essere presentato in assemblea entro il 30 aprile dell’anno successivo. Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31/12/2016

ART. 29
I mezzi di finanziamento sono costituiti dalle quote versate dai Soci, da contributi e/o sovvenzioni provenienti da Enti o Privati, dalle somme ricavate dall’organizzazione dell’attività istituzionale, spettacoli o manifestazioni.
Le somme versate per le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso

ART. 30
Fermo restando il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge, il residuo attivo del bilancio sarà devoluto per iniziative di carattere assistenziale, culturale, sportivo e per nuovi impianti. Quindi, e obbligo dell’Associazione di redigere ed approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario, secondo le disposizioni di legge.

ART. 31 – Scioglimento dell’Associazione
In caso di scioglimento dell’A.S.D. “FBFIGHT TORINO” con il parere favorevole dei 3/4 dei Soci, il patrimonio dedotte le passività, sarà devoluto totalmente ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, o con le modalità disposte dalla legge.
In tale ipotesi il Consiglio dei Soci Fondatori provvede alla nomina di un liquidatore che agisce in conseguenza.

ART. 32 – Tutela dei dati personali
In ottemperanza alla Legge 675/96 per la tutela dei dati personali raccolti dall’Associazione Sportiva, questi verranno utilizzati solo ed esclusivamente per le finalità proprie della Associazione ed eventuali altri utilizzi avverranno dopo l’esplicito consenso degli interessati.

ART.34
Il Consiglio Direttivo e la Commissione Tecnica possono emanare regolamenti e normative per l’organizzazione ed il buon funzionamento dell’A.S.D. FBFIGHT TORINO.

ART.35
Per guanto non espressamente previsto dal presente Statuto ci si rifà alle norme previste dal Codice Civile e dalla Costituzione italiana.

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